Sovraindebitamento: cos’è e cosa comporta

Il sovraindebitamento è la condizione in cui versa di chi non riesce più, in modo stabile e non temporaneo, a far fronte ai propri debiti con il reddito percepito ed il patrimonio posseduto. Essere sovraindebitati, quindi, significa non essere in grado di adempiere regolarmente al pagamento dei debiti contratti nel corso del tempo, tenendo in considerazione anche le spese mensili necessarie per vivere (viveri, utenze, medicinali ecc.). Riguarda consumatori, piccoli imprenditori e professionisti che non rientrano nelle procedure concorsuali riservate alle imprese di dimensioni maggiori.

La normativa di riferimento è quella della legge 3/2012, nota anche come "legge salva suicidi", abrogata e sostituita dal 15 luglio 2022 dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che ha riformato l'intera materia diventando il riferimento unico del settore. Prevede un percorso dedicato per superare situazioni di squilibrio patrimoniale duraturo tale da far riscontrare una seria incapacità di adempiere regolarmente i pagamenti e per dare al debitore la possibilità di “ripartire” (attraverso l’effetto finale dell’esdebitazione).

Chi può accedere alla procedura e quali requisiti deve avere?

Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.

Possono accedere i cosiddetti soggetti "non fallibili":

  • privati cittadini con debiti personali (mutui, prestiti, bollette);

  • liberi professionisti;

  • piccoli imprenditori e imprenditori agricoli, a patto di non superare, negli ultimi tre anni, determinate soglie di debiti, ricavi e patrimonio.

Anche i familiari conviventi del debitore possono presentare un'unica procedura congiunta quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, riducendo tempi e costi rispetto a procedure separate.

Tra i requisiti previsti:

  • non aver beneficiato di un'altra esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda (cd. requisito soggettivo);

  • è obbligatorio rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per farsi assistere nella scelta della procedura più idonea ed ottenere la relazione di fattibilità da depositare in Tribunale (cd. requisito oggettivo);

  • il consumatore non deve aver determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, malafede o colpa grave, ad esempio contraendo finanziamenti con la consapevolezza di non poterli rimborsare (cd. requisito di meritevolezza).

Le quattro procedure disponibili

L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.

Il Codice della Crisi prevede quattro strumenti principali:

  1. La Ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso e prevede un piano di pagamento sostenibile, omologato dal giudice senza bisogno del parere favorevole dei creditori.

  2. Il Concordato minore è pensato per professionisti e piccoli imprenditori.  Ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 50% del debito.

  3. La Liquidazione controllata prevede la cessione del patrimonio disponibile quando il debitore non può proporre un piano sostenibile e porta, una volta distribuito il ricavato della vendita di tutti i beni da parte del liquidatore nominato dal Tribunale, alla cancellazione automatica dei debiti residui.

  4. L’Esdebitazione del debitore incapiente è la misura specifica per chi non possiede alcun bene da liquidare, viene concessa una sola volta e consiste nella liberazione totale dai debiti senza corrispettivo. Diventa definitiva solo se entro 4 anni dal provvedimento, durante i quali la sfera economica del debitore viene monitorata, non sopraggiungono utilità rilevanti che consentono di soddisfare i creditori per almeno il 10% del debito.

Cosa succede a un prestito o a una cessione del quinto già attivi?

Per un finanziamento in corso il debitore cessa le rimesse mensili, che vengono sostituite dal ricavato della liquidazione o da versamenti eseguiti dall’OCC. Anche la cessione del quinto dello stipendio o della pensione viene trattata come gli altri debiti bancari/finanziari all'interno della procedura. Con l'apertura del sovraindebitamento o l’omologa del piano da parte del Giudice, la trattenuta automatica sullo stipendio legata alla cessione del quinto viene bloccata e il debito residuo rientra nei debiti insieme a quelli vantati dagli altri creditori.

È possibile fare ricorso a nuovi prestiti?

È vietato assumere finanziamenti o contrarre nuovi obblighi economici per tutto il periodo in cui è pendente una procedura. Tale comportamento violerebbe i doveri di correttezza e trasparenza e comporterebbe la perdita dell'esdebitazione, perché tali atti aggravano la situazione debitoria creando nuove passività durante il percorso di risanamento.

Come evitare di arrivare al sovraindebitamento

È importante valutare sempre con attenzione se il bilancio familiare può sostenere un nuovo impegno finanziario.

Prima di chiedere un prestito occorre fare una valutazione della sostenibilità delle rate, valutare cioè se le entrate sono sufficienti per pagare le rate nel tempo. La valutazione va fatta con riferimento a tutte le rate dei prestiti in essere: anche quelle di più piccolo importo possono influire sulla sostenibilità complessiva.

Prima di una situazione di crisi conclamata, esistono soluzioni preventive che permettono di riorganizzare i debiti senza far ricorso ad una procedura giudiziale, come il consolidamento in un unico nuovo finanziamento con un importo rata più sostenibile.

Domande frequenti

  • Il sovraindebitamento cancella tutti i debiti?

    Non tutti. Restano esclusi, ad esempio, gli obblighi di mantenimento e alimentari e le sanzioni penali non accessorie a debiti estinti.

  • Serve un avvocato per avviare la procedura?

    Non è obbligatorio avere un avvocato per presentare la domanda iniziale di sovraindebitamento. È necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), spesso affiancato da un legale, che verifica i requisiti e presenta la domanda al tribunale competente.

  • La legge 3/2012 esiste ancora?

    Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), diventato pienamente operativo il 15 luglio 2022, la legge 3/2012 è stata integralmente abrogata e la disciplina del sovraindebitamento è confluita nel nuovo Codice.